Ordinanza Sindacale n. 10 del 18 aprile 2007 - Divieto distribuzione volantini, depliants, manifesti o altro materiale pubblicitario.

Scheda di dettaglio

IL SINDACO Preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale; Considerato che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica; Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 ,n. 507; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 ,n. 267; Visto il D. Lgs. n. 152/2006; Ravvisata la necessità di diciplinare la materia; ORDINA 1) E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato; 2) Altresì, è fatto divieto di distribuire opuscoli pubblicitari sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni provate, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli; 3) La distribuzione di volantini, depliants, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private; 4) Gli eventuali trasgressori ( sia essi aziende o personale reclutato) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie: - per le aziende commissionarie €200,00; - per il personale che diffonde volantinaggio e affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari € 25,00. La Polizia Municipale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60 e 120 giorni. DEMANDA a) All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito del Comune ( www.comune.arnesano.le.it); b) Al Comando Polizia Municipale l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonchè per la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza; c) al Messo Comunale la notifica di copia della presente ordinanza a : - Responsabili di Settore - Sede - Comando Stazione Carabinieri - Monteroni di Lecce. Dalla Residenza Municipale, 18 aprile 2007 IL SINDACO Dr. Giovanni MADARO
  • Data di emissione: 19.04.07
  • Numero: 10

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