Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande e delle attività artigianali equiparate.
Scheda di dettaglio
IL SINDACO Preso atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione degli alimenti e bevande è disciplinato da normative nazionali e regionali e che, in particolare, la regolamentazione introdotta dal D.lgs 114/98 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande(L.287/1991); Visto l'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande; Vista il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35 comma 6) volta ad eliminare " in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte"; Visto l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha soppresso il comma 6 dell'art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia; Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.L. n. 98/2011, le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione entro la data del 01.01.2012; Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Sindaco a regolarizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi; DISPONE Di prendere atto che, per gli esercizi commerciali in sede fissa, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali equiparate all'attività di somministrazione degli alimenti (rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, ecc.) devono intendersi abrogati gli obblighi relativi al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale. L'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti i quali sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura, e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi d'informazione idonei. E' abrogata ogni precedente disposizione comunale in contrasto con il presente atto. Il Comando di P.M. è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza. La presente Ordinanza sarà trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Monteroni, nonché pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e notificata agli operatori interessati. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al T.A.R. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) Dalla Sede Municipale, lì 28.01.2012 IL SINDACO Dott. Giovanni Madaro
- Data di emissione: 30.01.12
- Numero: 2